Pubblichiamo la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 1889 del 7 dicembre 2021 con la quale si forniscono suggerimenti operativi sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico, in attuazione del decreto-legge n. 172/2021.
Per la procedura di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale la circolare rimanda ad una successiva pubblicazione di indicazioni operative da parte del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione.
Pare interessante segnalare che per il Ministero deve ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale il personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.
Il Ministero, poi, ricorda opportunamente che l’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale di cui all’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. In tal caso, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, l’Ente adibirà detto personale a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).
Con specifico riferimento alle procedure di controllo, infine, la circolare precisa che, qualora a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale, senza indugio, invitano l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
E, secondo il Ministero dell’Istruzione, nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il responsabile della struttura procederà inevitabilmente alla sospensione del dipendente.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il responsabile inviterà invece l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito. In tal caso, si ritiene che nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).