Come è noto il D. Lgs. 116/2020 è intervenuto sulla disciplina ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006 inserendo, all’art. 198, il comma 2-bis che stabilisce la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e prevedendo all’art. 238 comma 10 quanto segue:
“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
Al fine di esercitare la facoltà di fuoriuscita dal 1° gennaio 2022, i soggetti interessati erano tenuti a comunicare all’ente locale la scelta di avvalersi di soggetti diversi dal servizio pubblico entro lo scorso 31 maggio sulla base della disciplina stabilita nel regolamento comunale (ufficio destinatario, modalità e contenuti dell’istanza di fuoriuscita), dal momento che la disposizione normativa non aveva indicato le modalità ma solo scadenza e principio generale.
A decorrere dall’anno 2022, quanto previsto dalla normativa vigente potrebbe dunque comportare modifiche nella gestione del servizio di raccolta pubblico in ordine alla minore quantità di rifiuti conferiti dalle utenze non domestiche che hanno presentato l’istanza di fuoriuscita.
I Comuni che non hanno ancora provveduto dovranno quindi procedere tempestivamente, comunicando al gestore le informazioni necessarie non solo all’organizzazione del servizio che sarà erogato dal 1° gennaio 2022, che potrebbero avere ricadute anche sul rapporto contrattuale tra Comune e affidatario della raccolta, ma anche alla predisposizione del PEF “grezzo” di competenza di quest’ultimo che, qualora necessario, dovrà provvedere alla valorizzazione della componente di costo di natura previsionale CO116 destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento a-2 (a tal proposito, si veda l’Approfondimento n. 20).