Come evidenziato all’interno dell’articolo pubblicato il 28 settembre scorso (consultabile cliccando qui), il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune; l’articolo 5.1 dell’Allegato alla Deliberazione 363/2021/R/Rif stabilisce infatti quanto segue:
“5.1 La determinazione del coefficiente di recupero di produttività è effettuata dall’Ente territorialmente competente, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base: a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove: • in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( 2020) da considerare è il seguente: 2020 = (Σ 2020 +Σ 2020)/ 2020 con 2020 che indica la quantità di RU complessivamente prodotti nell’anno 2020; • il Benchmark di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all’adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA; [..]”.
Dal momento che l’articolo 5.1 non specifica l’annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare ai fini del calcolo, nella precedente news avevamo suggerito, al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, di utilizzare il fabbisogno standard relativo all’annualità a-2.
Quanto da noi suggerito viene ora confermato dalla stessa Autorità che, superando le iniziali incertezze sul tema, è intervenuta chiarendo a pagina 10 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 quanto segue:
“Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all’annualità 2020”.