L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 719 del 27 ottobre 2021 ha evidenziato che la delibera di approvazione del PEF (anche se sarebbe più opportuno parlare di adozione, dal momento che l’approvazione è prerogativa di ARERA) dovrà essere pubblicata sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “informazioni ambientali” ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013. Nel caso in cui il Comune abbia optato per l’invio dell’atto al Ministero dell’economia e finanze, in Amministrazione Trasparente (AT) potrà essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui la delibera e il PEF sono pubblicati.
Sebbene dalla ricostruzione della normativa speciale, ANAC dichiari che “non sembra sussistere per i Comuni un obbligo di pubblicazione sul proprio sito della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato, fatta salva la pubblicazione sull’albo pretorio nei tempi e modi appositamente stabiliti”, la stessa procede poi ad un’indagine più accurata sugli obblighi di trasparenza.
Al fine di comprendere se detta delibera possa essere ricondotta agli atti per i quali è prevista la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente locale, l’Autorità esamina l’art. 40 del d.lgs. 33/2013 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali). La disposizione stabilisce, al co. 2, in capo alle amministrazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) – tra cui rientrano le “amministrazioni […] locali” – l’obbligo di pubblicazione, sui propri siti istituzionali – in un’apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» – e in conformità a quanto previsto dal decreto trasparenza, delle informazioni ambientali come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 195/2005, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.
Prosegue ANAC ritenendo che la definizione di “informazioni ambientali” si presti a un’interpretazione piuttosto ampia e contenga un espresso riferimento ai “rifiuti” (cfr. numero 2, art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 195/2005) e anche alle “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività”; infine l’Autorità conclude affermando che “Appare pertanto ragionevole ritenere che la delibera comunale di approvazione del PEF e lo stesso PEF possano essere ricondotti al novero delle informazioni ambientali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), n. 3 del d.lgs. n. 195/2005 […] e al n. 5 […] della stessa disposizione”.
Da questo deriva la convinzione che “avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza che la materia riveste, nell’ambito delle funzioni degli enti locali, la pubblicazione, sul sito del Comune, della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.