Con una nota pubblicata lo scorso 2 novembre, IFEL ha voluto fornire un supporto nella comprensione di quanto stabilito agli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, i quali avevano previsto la sospensione dei termini (più volte modificati, da ultimo ancora con il D.L. 73/2021) di versamento derivanti dell’attività di accertamento e di riscossione coattiva.
In merito all’art. 67 concernente la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2021, IFEL chiarisce che essa era posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, pertanto non bloccava la attività propedeutiche alla formazione degli atti di accertamento. Richiamando la Risoluzione MEF n. 6/DF e la Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6/05/2020, IFEL precisa poi che il periodo di sospensione (pari a 85 giorni) deve essere aggiunto al termine di notifica previsto dall’art. 1 co. 161 L. 296/2006 indipendentemente dal fatto che l’accertamento di una determinata annualità fosse in decadenza o meno. Ad esempio, ritiene che in caso di omesso versamento per l’anno 2017, l’accertamento possa essere notificato fino al 26/03/2023, ossia 85 giorni dopo la naturale scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa.
Sul punto, concordiamo parzialmente. É certamente corretto considerare, in coda al termine naturale, l’ulteriore periodo di 85 giorni nel caso di annualità in scadenza (nello specifico, ci si riferisce all’emissione degli accertamenti per l’anno 2015); tuttavia riteniamo preferibile, onde evitare impugnazioni dall’esito fortemente incerto, che la notifica degli accertamenti per gli anni non in scadenza al 31/12/2020 (2016-2019) avvenga secondo gli ordinari termini previsti dalla legge. Se infatti per l’anno 2020 un allungamento dei termini sarebbe giustificato dalla circostanza per la quale le attività degli Enti locali possono esser state sospese o comunque significativamente rallentate nel periodo di emergenza epidemiologica, la medesima giustificazione sarebbe meno plausibile per gli anni successivi nei quali l’attività degli uffici comunali, seppure con qualche difficoltà, è ripresa in modo più regolare. Infine, dal momento che con un’attenta attività di programmazione delle verifiche per le annualità successive, 85 giorni non comportano un prolungamento significativo dell’attività accertativa (per i quali sono disponibili ben 5 anni, ossia 1.826 giorni) confermiamo preferibile prendere in considerazione la scadenza ordinaria prevista dall’articolo 1 comma 161 del D.Lgs. 296/2006.
L’art. 68 D.L. 18/2020 prevede invece la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento (comma 1), da ingiunzioni e accertamenti esecutivi (comma 2).
IFEL si concentra principalmente sul termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, limitandosi a dire che “[…] le norme applicabili ai Comuni sono solo quelle contenute nel comma 1 dell’art. 68”. A nostro parere, una simile conclusione è imprecisa per due motivi.
In primo luogo, il comma 2 dell’art. 68 fa esplicito riferimento “agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”: tanto basta per confermare che quanto qui stabilito valga anche per i Comuni i quali, dal 1° gennaio 2020, possono aver emesso e notificato atti di accertamento esecutivo.
In secondo luogo, la sospensione prevista dall’art. 68 è da considerare applicabile agli accertamenti esecutivi nel momento in cui si perfezionano, ossia decorso inutilmente il termine entro il quale il versamento deve essere effettuato (60 giorni dalla notifica). Sul punto si ricordano le conclusioni cui giunge il MEF nella Risol. n. 6/DF del 15/06/2020, non considerate da IFEL: “[…] nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b) dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015”.
La minore attenzione rivolta agli accertamenti esecutivi avrebbe dovuto semmai essere giustificata con il fatto che, anche in presenza di un’attività accertativa estremamente celere, considerati i termini entro i quali l’atto si perfeziona e quelli di sospensione previsti dall’art. 1 co. 792 lett. b) L. 160/2019, nessuna attività di riscossione coattiva avrebbe potuto essere avviata prima dell’inizio del periodo di sospensione e dunque nessun versamento richiesto prima di esso.
Infatti, un avviso di accertamento notificato il 3 gennaio 2020 si sarà perfezionato il 3/03/2020; da tale data, iniziano a decorrere, prima, i 30 giorni nei quali il Comune provvede ad affidare il carico al soggetto preposto per la riscossione (arrivando al 3/04/2020) e, poi, i 120 o 180 giorni (a seconda che la riscossione sia svolta dall’Ente che ha provveduto ad emettere anche gli avvisi di accertamento o sia affidata in carico ad un soggetto riscossore diverso) nei quali l’esecuzione è sospesa per legge. Appare evidente che l’esecuzione non avrebbe potuto essere in alcun modo avviata prima dell’8 marzo dello scorso anno.
Infine, riguardo invece alle ingiunzioni di pagamento (necessarie per riscuotere coattivamente i tributi non versati a seguito di accertamenti emessi entro il 31/12/2019), IFEL mette in evidenza che, dal combinato disposto dell’art. 12 D.Lgs. 159/2015 e art. 1 co. 163 L. 296/2006, in caso di atti in scadenza nei due anni coinvolti dalla sospensione (2020-2021), il termine entro il quale notificare il titolo esecutivo dovrà essere prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale il periodo di sospensione ha avuto termine; mentre per gli atti non in scadenza nel 2020 e 2021, dovrà essere aggiunto un periodo corrispondente a quello previsto dalla sospensione (542 giorni, per la precisione) al termine naturale di cui all’art. 1 co. 163 L. 296/2006.
Quindi, per un atto di accertamento notificato nel 2017, il cui termine naturale per la notifica dell’atto esecutivo sarebbe stato il 31/12/2020, si prevede il nuovo termine del 31/12/2023; mentre per un accertamento notificato nel 2019, con conseguente notifica dell’atto esecutivo entro il 31/12/2022, non essendo questo anno interessato dalla sospensione disposta dall’art. 68, il nuovo termine diventerà il 25/06/2024.