Con la conversione del DL 121/2021 “Decreto Infrastrutture” (A.S. 2437 in discussione al Senato) sono in arrivo due proroghe relative a misure di agevolazioni per i comuni: i termini di inizio dei lavori per i contributi per l’efficientamento energetico assegnati per l’anno 2021 ed i termini per la richiesta dei contributi relativi alla messa in sicurezza riferiti all’anno 2022.
Il termine per iniziare l’esecuzione dei lavori per l’efficientamento energetico, originariamente previsto per il 15 settembre 2021 dal comma 32 della legge 160/2019, già prorogato al 15 ottobre 2021 ad opera del citato DL 121/2021, viene ora nuovamente differito al 31 dicembre 2021 (articolo 13, comma 2, del DL 121/2021 in conversione) e, conseguentemente, al 31 gennaio 2022 viene differito il termine per la revoca totale o parziale del contributo da parte del ministero dell’Interno.
Ricordiamo che il comma 29 legge 160/2019 prevede che “per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche” la cui attribuzione dei fondi 2021 è stata effettuata ad opera del decreto ministero dell’interno 11 novembre 2020.
Il secondo termine prorogato (art. 13, comma 2bis del DL 121/2021 in conversione) è relativo alla presentazione al ministero dell’Interno, delle richieste di contributo da parte dei comuni, per la concessione di risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’articolo 1 comma 139 legge 145/2018. Il differimento per le richieste del contributo riferito all’anno 2022, è fissato al 15 febbraio 2022 mentre è prorogato al 28 febbraio 2022 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente mediante decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.