Con la sentenza n. 461/2021, la CTR Molise ha stabilito che la TASI – tributo soppresso dal 1° gennaio 2020, ma ancora accertabile per le annualità precedenti – non è dovuta per gli immobili ubicati in una zona industriale se i servizi effettuati all’interno dell’area sono forniti da un apposito consorzio e pagati dalle aziende sotto forma di oneri consortili.
Nel caso di specie infatti il consorzio, gestore della zona industriale, forniva una serie di servizi ai soggetti consorziati i quali erano tenuti a versare periodicamente un importo a titolo di oneri per i servizi goduti. Alla luce di questa particolare situazione, secondo il Giudice tributario, il Comune non ha quindi diritto a pretendere il versamento della TASI, ossia il tributo che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 639 L: 147/2013, riguarda i servizi indivisibili.
A nostro avviso, la pronuncia si pone in contraddizione con il presupposto impositivo del tributo. Secondo l’art. 1 co. 671 L. 147/2013 già richiamata, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. Il presupposto mira a far ricadere i costi dei servizi indivisibili sull’intera comunità, indipendentemente dalla possibile misurazione dei servizi indivisibili goduti o dalla loro effettiva utilizzazione.
Non è condivisibile quindi l’orientamento espresso dalla CTR Molise secondo il quale il versamento degli oneri di contribuzione dei servizi offerti dal consorzio (tra i quali quello per lo smaltimento dei rifiuti che non è certamente compreso tra i servizi indivisibili intesi in generale) fa venire meno il presupposto impositivo della norma, dato che questo è basato chiaramente sul possesso degli immobili e non sull’effettivo godimento dei servizi.