Al fine di supportare e rafforzare la continuità dell’azione dei sindaci, anche in relazione all’impegno aggiuntivo richiesto dall’attuazione del Pnrr, l’art. 146 del DDL di Bilancio 2022 (che comunque dovrà passare al vaglio del Parlamento) prevede un significativo aumento dell’indennità di funzione spettante ai primi cittadini. In totale, per finanziare la misura, vengono resi disponibili 100 milioni per il 2022, 150 milioni per il 2023, 220 milioni a decorrere dal 2024.
Ma la norma, come già in passato aveva fatto l’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157), rimette all’autonomia degli enti il compito di determinare, nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, la misura concreta dell’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci.
Il nuovo meccanismo previsto dalla Manovra parametra le indennità dei sindaci al «trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni». La base di calcolo, insomma, è rappresentata dai 13.800 euro lordi al mese fissati da una legge di fine 2012.
L’aumento però sarà legato alla popolazione, quindi “100 per cento per i sindaci metropolitani; 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti” e così scalando.
Detti incrementi, peraltro, produrranno effetti a cascata anche sui compensi spettanti a tutti gli altri componenti delle giunte comunali e dei presidenti dei consigli comunali, essendo gli emolumenti spettanti a questi ultimi parametrati a quello del sindaco.
Va tuttavia segnalato che la norma in esame, nel prevedere al comma 3 un contributo statale “a titolo di concorso”, sembrerebbe richiedere che l’ente, nel determinare la misura dell’aumento, preveda anche una quota a carico del proprio bilancio, assicurando che tale quota abbia adeguata copertura e non alteri gli equilibri di bilancio. Così si è infatti ripetutamente espressa la Magistratura contabile con riferimento all’applicazione dell’analoga disposizione di legge contenuta nell’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 (ex multis delibera Sez. reg. di controllo della Lombardia n. 132/2021/PAR).