Il costo per ottenere il green pass mediante l’effettuazione di tamponi non deve essere sostenuto dal datore di lavoro, non venendo in rilievo nel caso di specie una fattispecie accomunabile a quella dei dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) previsti dal d.lgs. n. 81/2008, atteso che l’obbligo di esibire la certificazione verde non riguarda solo i luoghi di lavoro ma anche tutti quei luoghi indicati dalla normativa vigente.
Non risulta possibile, dunque, addossare al datore di lavoro le spese per i tamponi, venendo in rilievo in questo caso una disposizione che ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori, e che si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 5705/2021 della sezione Terza Bis del Tar Lazio pubblicata il 26 ottobre.