Chiamato pronunciarsi su una richiesta di parere concernente l’applicazione del novellato articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito con legge n. 113 del 2021), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato che la nuova formulazione dell’articolo in questione consente all’amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno.
In tal senso, il legislatore valorizza l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno.
Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili.
Ad esempio, per le procedure comparative di accesso alla categoria “D”, nulla vieta all’Ente di richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva, purché previamente individuati.
La circostanza che si abbia un unico candidato, precisa inoltre la Funzione Pubblica, non esime l’amministrazione dall’esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale pretederminazione dei criteri di valutazione.
Del resto, si legge nel parere, una diversa conclusione perseguita in via interpretativa, in assenza di espressa previsioni normative volte ad escludere per tale ipotesi lo svolgimento di procedure comparative prefigurando strumenti compensativi, determinerebbe un effetto contrario allo spirito della norma e ingiustificatamente discriminatorio.