Il Decreto 14 ottobre 2021 diffuso ieri sul sito della Ragioneria Generale dello Stato (vedi nostra news) ha riportato all’attenzione degli enti l’importanza dell’inventario come base di riferimento per l’elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata.
Come già avevamo avuto modo di osservare nel nostro Approfondimento del 14 ottobre scorso, il tema è di grande attualità, non solo per gli enti di dimensioni maggiori, ma specialmente per quelli con un numero di abitanti inferiori a 5000, che in molti casi si ritengono esonerati dalla predisposizione dell’inventario in virtù della facoltà concessa dall’art. 232, c. 2 del D.Lgs. 267/2000.
In realtà, il citato riferimento del TUEL è attinente alla sola contabilità economico patrimoniale. La stessa RGS ricorda che “Gli enti che, in attuazione dell’articolo 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per l’attivo e il passivo patrimoniale dall’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, aggiornati dal decreto ministeriale 1 settembre 2021 a decorrere dall’esercizio 2021 ed utilizzando i dati:
– dell’inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il rendiconto, che consentono di determinare il valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 2;….”, ed ancora “…è necessario che l’inventario risulti aggiornato. In caso di mancato aggiornamento dell’inventario, la “Situazione patrimoniale semplificata” non costituisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell’ente.”
Inoltre, ad attestazione della scelta operata dall’ente, si precisa che “La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP)”.
Dal punto di vista dei contenuti, il decreto affronta al paragrafo 2 l’argomento dell’“elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate sulla base dei dati dell’inventario”, presentando un utile vademecum sui criteri di valutazione patrimoniale, accorpando in modo organico diversi paragrafi del principio contabile Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.
In particolare, si segnalano due passaggi:
- un possibile refuso riferito ai “beni soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto”, presente nell’originaria formulazione del principio contabile (che richiamava però l’art. 139) ma già eliminato ad opera del DM 18 maggio 2017 ed in recepimento delle osservazioni della Commissione Arconet nel resoconto della riunione del 20 luglio 2017, considerato inoltre che l’art. 136 tratta di “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”;
- una chiara interpretazione ad una controversa questione relativa ai beni a valore zero, mai esplicitata né dal citato principio contabile né dalle pubblicazioni dei resoconti della Commissione Arconet. La RGS interviene specificando che “Se il bene è di proprietà dell’ente da un periodo superiore a quello della sua vita utile, determinata dalla tabella che segue relativa agli ammortamenti, il bene risulta interamente ammortizzato e nella Situazione patrimoniale è valorizzato per un importo pari a 0.”