Il 7 ottobre u.s. l’Aran ha pubblicato sul proprio sito istituzionale due ulteriori orientamenti applicativi concernenti la corretta applicazione del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.
Riportiamo di seguito i due pareri in questione.
Se un Ente non dispone di risorse di cui all’art. 67 comma 3 del CCNL del 21/05/2018, come fa a rispettare la clausola contenuta al seguente art. 68, comma 3, dello stesso CCNL?
La disposizione contenuta all’art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 è tesa a garantire che la parte prevalente di risorse variabili (ove vi siano, in quanto per definizioni sono variabili ed eventuali) vada a finanziare gli istituti di cui al comma 2 dello stesso art. 68, lettere a), b), d), e), f), riservandone almeno il 30% alla voce “performance individuale”; chiaro è che se non vi sono risorse variabili o le stesse non siano sufficientemente capienti, la “performance individuale” potrà essere finanziata dalle risorse stabili, sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili, contrattati in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL in oggetto.
Nell’ambito del periodo di prova, quali sono le modalità di presentazione delle dimissioni? È prevista una modalità telematica?
Il CCNL del 21/05/2018 all’art. 20 regolamenta la disciplina del “periodo di prova”. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 20, decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere da rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva. Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle dimissioni non è prevista alcuna modalità telematica. Il CCNL del 21/05/2018 all’art. 20, si limita a prevedere una “comunicazione” alla controparte. Si ritiene, pertanto, che la forma scritta sia corretta, tenuto conto che il recesso (atto unilaterale) produce effetti dal momento che la controparte ne è venuta a conoscenza.