Durante il periodo di assenza «ingiustificata» dal lavoro, i dipendenti pubblici senza green pass non solo non riceveranno lo stipendio, ma non matureranno nemmeno l’anzianità di servizio e i contributi previdenziali.
È quanto viene specificato nella bozza delle linee guida preparate dal ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta e da quello della Salute Roberto Speranza per guidare le amministrazioni pubbliche nell’applicazione delle disposizioni contenute nel recente decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, si legge infatti nel testo del provvedimento, «al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario». Le giornate di assenza ingiustificate, inoltre, «sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento)».
Viene poi anche precisato che non è in alcun modo consentito, in quanto elusivo dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. Per cui, «il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile».
Peraltro, precisano le linee guida, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione, sicché non basterà che il lavoratore dichiari di esserne in possesso.
A far data dal 15 ottobre, dunque, il certificato verde sarà indispensabile per l’accesso agli uffici pubblici. E questo non varrà soltanto per il personale, ma anche, dicono le linee guida, per i «visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali». Le uniche due categorie di soggetti escluse dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici sono quelle degli individui «esenti dalla campagna vaccinale» e quella «degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare».
Un altro tema centrale affrontato all’interno delle linee guida è quello dei controlli. Toccherà ai dirigenti apicali degli uffici organizzare le verifiche sul possesso dei certificati verdi da parte dei dipendenti. Ci saranno due modi di procedere. Il primo è direttamente al momento dell’accesso alla sede di servizio, per quelle amministrazioni che sono in grado di dotarsi di strumenti automatizzati di verifica. Ma se questo non sarà possibile, allora ciascun dirigente responsabile di un dipartimento, un ufficio o un servizio, dovrà procedere, a campione, almeno con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (anche attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando, spiegano le linee guida, che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
In ogni caso, nell’eventualità in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, «il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde» (la medesima sanzione si applicherà anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione).
Il controllo sul possesso del green pass, poi, dovrà essere effettuato «con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021» (decreto adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni), fermo restando che, «in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia».
Da ultimo, si precisa che, ferma restando l’autonomia organizzativa di cui gode ciascuna amministrazione nell’organizzare tali controlli, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali. A tale scopo, vengono indicati quali possibili metodi di verifica:
-per le amministrazioni che usufruiscono della piattaforma di NoiPA sarà possibile usufruire di un nuovo servizio di interrogazione a beneficio delle amministrazioni, disponibile nel portale NoiPA. Tale servizio consentirà al datore di lavoro o ai soggetti da questo formalmente incaricati dell’accertamento, previo accesso in modalità sicura, di visualizzare nella pagina web la validità della Certificazione verde -Covid19 in base ad un elenco selezionabile dei dipendenti del proprio Ufficio;
-per le amministrazioni che non usufruiscono della piattaforma di NoiPA, la verifica del possesso della certificazione verde potrà essere effettuata mediante un’interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale –DGC, sul sitowww.dgc.gov.it. In questo caso il datore di lavoro o i soggetti da questo formalmente incaricati dell’accertamento, previo acceso al portale attraverso una identità digitale (SPID o CIE), invieranno alla Piattaforma Nazionale DGC un file contenente l’elenco dei codici fiscali del personale su cui si vuole attivare il processo di verifica del possesso della certificazione verde in corso di validità;
-per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come “applicativo di salvataggio” nel caso di un malfunzionamento della modalità scelta come principale, l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store.