Con deliberazione n. 80/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha ricordato che l’art. 113 del D.lgs. n. 50/2017, innovando in modo significativo la precedente disciplina in materia di incentivi tecnici, ha previsto, al co. 3, che le “quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2”. La norma, quindi, consente di ridestinare la quota parte dell’80% rimasta inutilizzata per i motivi indicati nel co. 3, alla reintegrazione del fondo per funzioni tecniche di cui al co. 2, per essere poi redistribuita – nella misura dell’80% – a titolo di incentivo, al restante personale che abbia svolto le funzioni tecniche indicate dalla norma.
Ciò, con tutta evidenza, ha introdotto una sostanziale novità nel quadro normativo applicabile in materia. La precedente disciplina, infatti, dall’art. 18 della legge n. 109/1994, all’art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, confluito in seguito nell’art. 93, commi 7-bis e ss. del medesimo decreto legislativo, allo stesso art. 113, co. 3, nel testo in vigore prima della modifica intervenuta con il D.lgs. n. 56/2017, impediva tale ridestinazione, prevedendo, invece, la confluenza obbligatoria delle somme inutilizzate nelle “economie” di bilancio dell’ente. Il legislatore, quindi, dopo aver vietato, per oltre vent’anni, la redistribuzione delle somme rimaste inutilizzate a fini di incentivo al personale, a partire dal 2017 – con il primo decreto correttivo del nuovo codice dei Contratti – innovando la disciplina della materia, ha consentito espressamente tale ridestinazione. Analoga disciplina, tuttavia, non è stata introdotta, dallo stesso legislatore del 2017, nell’ambito del co. 4. dell’art. 113 del Codice, per la quota del 20%, qualora l’opera sia finanziata in tutto o in parte con risorse provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. La disposizione del co. 4, infatti, si limita a vietare l’utilizzo delle risorse derivanti dai suddetti finanziamenti a destinazione vincolata per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione, senza specificarne la sorte.
L’analisi dell’evoluzione normativa evidenzia, pertanto, un recente e innovativo intervento legislativo che ha consentito di riutilizzare – a partire dal 2017 le economie della quota dell’80% (corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, oppure prive dell’accertamento positivo da parte del dirigente) per incentivi ai dipendenti, attraverso l’incremento del fondo di cui al comma 2.
La mancata previsione di analoga possibilità di riutilizzo per le risorse vincolate provenienti da soggetti terzi – per le quali è stata vietata espressamente dal co. 4 la destinazione all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione – induce la Sezione a ritenere che siano precluse interpretazioni estensive della norma e che quest’ultima, in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, vada interpretata nel senso che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20 per cento finalizzato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione, non possano rifinanziare il fondo di cui al co. 2, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal penultimo periodo del co. 3 per le risorse non distribuite ai dipendenti per attività non svolte o non certificate. Argomentare diversamente, affermano i Giudici, significherebbe andare contro la volontà espressa dal legislatore, che ha individuato il valore soglia degli incentivi tecnici nell’80% del fondo ex comma 2, ed effettuare di fatto un intervento di tipo additivo, evidentemente precluso all’interprete.
La quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, pertanto, dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo.
La Sezione perviene, in tal modo, a conclusioni analoghe a quelle già espresse dalla Sezione regionale Puglia con la deliberazione n. 108/2017/PAR, che ha anch’essa ritenuto – seppur con un diverso iter motivazionale – che la quota del 20% proveniente da risorse vincolate di terzi, non utilizzabili per le finalità di cui al co. 4, non possa essere destinata al finanziamento degli incentivi tecnici a favore dei dipendenti.