Anche nell’ambito del nuovo Canone patrimoniale, le occupazioni possono essere distinte a seconda che abbiano un carattere permanente o temporaneo. I commi 826 e 827 dell’art. 1 L. 160/2019, prevedendo rispettivamente le tariffe annuali e quelle giornaliere, implicitamente confermano la distinzione tra le due tipologie.
Ne deriva che, nell’applicazione del Canone, sarà necessario procedere con l’individuazione delle fattispecie da trattare come occupazioni permanenti, cui attribuire la tariffa annuale, e come occupazioni temporanee, alla quali applicare la tariffa giornaliera. Tale operazione potrebbe nel concreto non essere sempre agevole, dato che si possono verificare casi di occupazioni realizzate mediante l’installazione di manufatti e arredi che presentano una certa stabilità senza tuttavia poter essere propriamente definibili come fissi al suolo.
Si tratta ad esempio dei dehors di bar e ristoranti, per i quali il Consiglio di Stato, con parere sull’Affare n. 368/2021, è intervenuto, chiarendo che dirimente è la destinazione d’uso cui il manufatto è destinato. Infatti, i Giudici amministrativi precisano che sarà da considerarsi occupazione permanente il dehors volto a soddisfare esigenze stabili e permanenti tali da escludere la natura precaria e ciò a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; viceversa, sarà da considerare temporanea l’occupazione facilmente amovibile non funzionale al soddisfacimento di esigenze durature nel tempo.
In altre parole quindi dehors simili per struttura e materiali potranno comportare talvolta occupazioni permanenti, talaltra occupazioni temporanee esclusivamente rispetto alla loro effettiva destinazione d’uso. Pertanto, ad esempio, spazi allestiti con il posizionamento di pedana, tavolini, sedie e fioriere per la delimitazione del dehors sarà evidentemente da considerarsi come occupazione permanente se riferito ad un bar nella piazza principale di una città, data la sua potenziale utilizzabilità per l’arco di tutto l’anno magari con chiusura verso l’esterno e sistemazione di attrezzatura per il riscaldamento, mentre sarà considerabile occupazione temporanea quello riferito al bar di una spiaggia che resterà aperto solo per la stagione estiva, anche nel caso di allestimento su pedana con eventuale copertura.