Con l’ordinanza n. 25017 del 16 settembre 2021, la Cassazione civile. Sez. V, si è espressa nuovamente su una tematica spinosa, fonte di numerosi contenziosi, riguardante l’individuazione del soggetto passivo IMU e TASI in caso di risoluzione del contratto di leasing a cui non fa seguito la restituzione dell’immobile al locatore da parte dell’utilizzatore.
La problematica che si pone è se la cessazione di efficacia del contratto senza la conseguente restituzione dell’immobile nella disponibilità del locatore consenta comunque di trasferire la titolarità passiva IMU e TASI in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, ovvero permanga all’utilizzatore che ancora materialmente ne dispone.
Nella pronuncia in commento la Cassazione prevede una disciplina differente per i due tributi citati riguardo alla soggettività passiva.
Nel caso dell’IMU la Cassazione ritiene che ciò che rileva è il vincolo contrattuale con il quale si detiene l’immobile, pertanto non rileva ai fini tributari la mera detenzione materiale senza titolo e di conseguenza non qualificata, ancora in essere da parte dell’utilizzatore, in quanto la norma di riferimento, art. 3 del D. Lgs. n. 504 del 1992, replicata nel D. Lgs. n. 23 del 2011, all’art. 9, prevede che: “Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 1, comma 2 ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
In merito alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), non rileva, in senso contrario, il venir meno del rapporto giuridico, traducendosi in mera detenzione senza titolo, in quanto rimane dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (vedi Cass. nn. 29973, 25249, 13793 del 2019 e 28250 del 2020).
La Cassazione giustifica tale disparità di sorte della soggettività passiva precisando che nel caso della TASI la norma, all’art. 1, comma 672 della L. n. 147 del 2013, prevede espressamente che il tributo sia dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, ma in tal caso per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi “il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna”.
Tale principio è applicabile solamente alla TASI, non potendo essere analogicamente estesa anche all’IMU, poiché, il comma 703 della stessa legge precisa che “l’istituzione dell’IUC (della quale la TASI è una componente) lascia salva la disciplina per applicazione dell’IMU”, nonchè per l’eterogeneità dei presupposti applicativi delle imposte in esame.
La Cassazione inoltre chiarisce che l’IMU “è un’imposta di natura prettamente patrimoniale per la quale l’individuazione del soggetto passivo fa riferimento ad una nozione di possesso civilistica per cui ciò che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D. Lgs art. 9 stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti, perciò in dette ipotesi rileva la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi, invece, è un’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile”.
Da ciò si evince che i due tributi hanno una identità differente che giustifica la non applicabilità all’IMU della disciplina TASI, escludendo in particolare la previsione normativa prevista dall’art. 1, comma 672 della L. n. 147 del 2013, come confermato dalle recenti pronunce della Cassazione (tra cui Cass. n. 13793 del 2019; Cass. n. 6664 del 2020).