In questi ultimi giorni, le trattative tra l’Aran e le OO.SS. per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni Centrali hanno registrato alcuni passi avanti su diversi fronti. La discussione è infatti proseguita su una più organica bozza di testo presentata dall’Aran, (bozza che mette insieme i contributi finora presentati dall’Agenzia aggiornati nel corso del tempo), nella quale, però, mancano ancora le tabelle con gli incrementi retributivi spettanti al personale dipendente.
Un nuovo incontro è stato calendarizzato tra una decina di giorni.
Nel testo presentato ieri sono state confermate tutte le anticipazioni della vigilia, a partire proprio dallo smart working e dalla riforma dell’ordinamento professionale.
Per quanto riguarda in particolare il lavoro agile, si ribadisce la rinnovata centralità dell’accordo individuale quale fonte di disciplina e organizzazione di tale particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Per l’accesso al lavoro agile nella PA servirà dunque un accordo scritto tra amministrazione pubblica e dipendente nel quale saranno specificate la modalità di svolgimento del lavoro fuori dall’ufficio, la durata dell’accordo, l’indicazione delle giornate da svolgere nella sede abituale e quelle da svolgere a distanza insieme alle fasce di occupazione, i riposi e le modalità di recesso.
Per venire incontro alle richieste dei sindacati, tuttavia, la nuova bozza contiene anche alcune novità di rilievo sull’argomento.
Viene infatti anzitutto precisato che, «fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza» il dipendente in smart working conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, «ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione».
Viene poi opportunamente specificato che «l’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato».
Da ultimo, si introduce la possibilità per entrambi i contraenti di recedere unilateralmente dall’accordo individuale in presenza di un giustificato motivo, «indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato».