È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Il testo definitivo del decreto prevede che il lavoratore pubblico o privato che sia privo di green pass è considerato «assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro».
Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, dunque, viene eliminata ogni differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e non scatta più la sospensione, ma per tutti dal primo giorno di assenza «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».
Altra importante novità contenuta nel testo finale del provvedimento è quella legata all’estensione dell’obbligo di applicare il prezzo calmierato dei tamponi antigenici anche a «tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione».