“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.
È quanto si legge all’art. 1 della bozza inviata alle regioni del nuovo decreto che estende l’utilizzo del green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato.
La medesima disposizione si applicherà altresì «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni», nonché nei confronti dei «soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice».
Restano invece esclusi i «soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».
Per quanto riguarda i controlli, poi, il provvedimento specifica che a verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, dovranno essere i datori di lavoro, ai quali spetterà inoltre il compito di definire, entro il 15 ottobre, le «modalità operative per l’organizzazione delle verifiche», che potranno essere anche a campione. Ci dovrà essere un responsabile incaricato degli accertamenti che, in via prioritaria, dovranno essere eseguiti al momento dell’accesso. Nel pubblico, la validità del green pass potrà essere verificata con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di adottare (su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e della salute) delle apposite «linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative».
Per quanto attiene ai profili sanzionatori, infine, il decreto prevede che il personale pubblico che risulterà sprovvisto o che ometterà di esibire la certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro verrà considerato assente ingiustificato e che, a decorrere dal quinto giorno di assenza (ingiustificata), il rapporto di lavoro verrà sospeso senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento comunque denominato.
Per i datori di lavoro che non effettueranno i prescritti i controlli sono previste inoltre sanzioni da 400 a mille euro, mentre i dipendenti pubblici che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il green pass rischieranno una sanzione da 600 a 1.500 euro.