Con la sentenza n. 01916/2021 del 24 agosto 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, in merito al potere di autotutela ha ribadito un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui “non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere”.
La questione nasce a seguito della denuncia di illegittimità del silenzio del Comune in merito ad una istanza di autotutela e sulla diffida di Confindustria per conto degli esercenti attività alberghiere ed affini nel territorio del Comune, volte ad ottenere la revisione delle delibere sulle tariffe TARI nella parte in cui non hanno incluso gli albergatori fra i beneficiari della riduzione TARI per l’anno 2020, in attuazione della deliberazione dell’ARERA n° 158/2020 formulando al contempo domanda di risarcimento del danno da ritardo.
In particolare, il Collegio ha escluso la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’amministrazione a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento oramai divenuto inoppugnabile, considerato che “il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a. (Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539)”.
Nel caso in esame al TAR, è stata inoltre rigettata la domanda di risarcimento del danno da ritardo, in quanto “priva del requisito imprescindibile dell’accertamento dell’antigiuridicità del fatto ritenuto foriero di danno, stante la non configurabilità di un ritardo in assenza dell’obbligo di provvedere”.
In merito alla questione esaminata, la predetta categoria professionale avrebbe dovuto impugnare la delibera di approvazione delle tariffe TARI entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione, ma tale termine non è stato rispettato, risultando inappropriato l’utilizzo dello strumento dell’autotutela al fine di ottenere un riesame della delibera, divenuta ormai definitiva e inoppugnabile.