Con la recente deliberazione n. 135/2021 PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, si è espressa nei confronti di un Comune che ha richiesto se “una più ampia possibilità per una società partecipata, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa, di accedere a finanziamenti e contributi per l’attività di ricerca a ricaduta collettiva possa ritenersi sufficiente ai fini della sussistenza di tutti i presupposti di legge, anche in riferimento alla motivazione analitica ex art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., per la legittimità della trasformazione della società per azioni in controllo pubblico in società consortile senza scopo di lucro in controllo pubblico”.
I magistrati contabili hanno ritenuto sostenibile l’ipotesi evidenziando come “una più ampia possibilità per una società partecipata, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa, di accedere a finanziamenti e contributi per l’attività di ricerca a ricaduta collettiva, può giustificare la trasformazione della società per azioni in controllo pubblico in società consortile senza scopo di lucro in controllo pubblico, a condizione che tale ampliamento dell’attività della società sia “strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali” di tutti i soci pubblici partecipanti (art. 4, comma 1, del Tusp) e il ricorso allo strumento societario sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5, comma 1, del Tusp)”.