La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, con deliberazione n. 125/2021 PAR, pur dichiarando l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere formulata da un comune circa la quantificazione del compenso da riconoscere ad un organo di controllo (revisore contabile) di una società partecipata che nel 2013 non prevedeva tale figura, ha richiamato l’estensibilità al caso presentatole del principio del c.d. equo compenso, già applicato dalla pronuncia del TAR Marche (sentenza n. 524/2018). Proprio con specifico riferimento all’attività di revisione contabile, tale sentenza, si legge nella deliberazione 125/2021 PAR, «fa riferimento al principio dell’equo compenso di cui al D.L. n. 148/2017 (art. 19 quaterdecies), convertito dalla legge n. 172/2017 che ha introdotto l’art. 13 bis nel testo della legge n. 247/2012 (legge forense), a tenore del quale “Il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione”».
Rispetto a quanto richiamato, i giudici contabili della Sezione di controllo per la Lombardia, hanno evidenziato come “il criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato rientra, in primo luogo, nella disponibilità dell’Amministrazione tenuta al compenso e, in caso di contenzioso, rientra nella cognizione del giudice ordinario”, dichiarandosi estranei a valutazioni alle quali non può accedere la Corte dei conti in sede consultiva.