Con la recente ordinanza n. 5502 del 21/07/2021, la Sezione V del Consiglio di Stato si è pronunciata sul ricorso presentato da un Comune avverso la sentenza del TAR Lazio n. 9250/2020, che aveva riconosciuto ad un soggetto privato, già creditore dell’ente appellante, il diritto ad ottenere la piena esecuzione del lodo arbitrale comportante il riconoscimento degli ulteriori interessi maturati su un credito estinto dallo stesso Comune a seguito della chiusura della procedura di dissesto. Secondo l’ente locale appellante, il pagamento del credito per l’intera sorte capitale a seguito della procedura di dissesto avrebbe avuto “natura transattiva e tombale”.
La norma su cui si sono incentrate le valutazioni contenute nell’ordinanza è quella di cui al c. 4 dell’art. 248 del D. Lgs. 267/2000, che di fatto prevede, a partire dalla data di dichiarazione del dissesto e fino all’approvazione del rendiconto dell’OSL, la mera sospensione degli interessi maturandi sui debiti insoluti sulle anticipazioni (e non l’estinzione a seguito della chiusura della procedura di dissesto). “4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.”
I giudici amministrativi hanno rilevato la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità del c. 4 dell’art. 248 in relazione a diversi principi della Carta, tra cui, quelli di: uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), equilibrio di bilancio (artt. 81 e 97 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.), “pluralismo autonomistico” (art. 5 Cost.), sospendendo il processo e prevedendo la notifica dell’ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri.