Il titolare di un bar all’interno di una scuola è tenuto a versare la TARI, anche se il bando di aggiudicazione del servizio non lo prevede espressamente. È quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale Piemonte con sentenza n. 428/5/2021.
La vicenda trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento per l’anno 2013 emesso da un Comune nei confronti del gestore di un bar situato all’interno di un istituto scolastico, il quale, impugnandolo, richiedeva l’annullamento sostenendo, in primo luogo, che nel bando di concorso per l’affidamento della gestione del locale la tassa rifiuti non era prevista come utenza a carico del gestore e, in secondo luogo, che, il tributo doveva essere imputato alla scuola dato che, ai sensi del D.L. 248/2007 il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni il corrispettivo della tassa rifiuti.
La CTR Piemonte osserva che il rapporto contrattuale che lega il soggetto aggiudicatario del bando per la gestione del servizio bar all’interno di una scuola non esaurisce ogni altro rapporto che possa derivare dalla gestione del servizio stesso. Pertanto, il fatto che nel bando non fosse stato specificato che l’aggiudicatario fosse tenuto al versamento della tassa rifiuti, diversamente da quanto fatto per altre utenze, è irrilevante.
Inoltre, l’obbligazione tributaria che sorge in capo al gestore del bar è da considerarsi autonoma e indipendente rispetto a quella riguardante l’istituto scolastico, per la quale è previsto il versamento da parte del Ministero, e un soggetto privato non può trarne vantaggio per il solo fatto di gestire il bar all’interno dell’istituto pubblico.