La storia è sempre la stessa: indicazioni scarse e poco chiare in merito alle attività da svolgersi, enti che con il consueto impegno investono tempo ed energie per assicurare il rispetto degli adempimenti e, a ridosso della scadenza “ultima” (sempre non scritta ma interpretata), ecco arrivare il colpo di spugna che chiarisce e semplifica la procedura da seguire, o almeno ci prova.
La storia è quella degli enti che hanno approvato il Rendiconto della gestione 2020 prima di aver ufficialmente trasmesso la Certificazione del Fondone Covid ed aver individuato i vincoli da registrare in avanzo di amministrazione derivanti dai saldi dei valori certificati.
Il percorso individuato per l’allineamento delle voci vincolate in avanzo di amministrazione coinvolgeva Giunta e Consiglio Comunale sulla scorta della Faq 47 del 17 marzo 2021 pubblicata da Arconet.
Nel corso della seduta di venerdì scorso, 16 luglio, le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente della Camera, in fase di conversione del DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) hanno approvato un emendamento che stravolge e semplifica decisamente la procedura di adeguamento delle voci dettagliate nell’avanzo di amministrazione: “Dopo l’articolo 15 inserire il seguente: Art. 15-bis. (Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020
1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”
Pertanto parrebbe che il responsabile del servizio finanziario, con propria determinazione e sentito l’Organo di revisione, possa rettificare gli allegati a) e a/2) per poi procedere con il reinvio a BDAP del rendiconto aggiornato (questo se non varia il totale dell’avanzo di amministrazione).
Ci chiediamo se anche gli allegati relativi al Quadro generale riassuntivo e alla Verifica degli equilibri possano seguire il medesimo percorso considerato che entrambi riportano valori presenti nell’allegato a/2 e che per questo motivo devono essere oggetto di opportuno aggiornamento.
L’impressione è che il tentativo di semplificazione non sia del tutto riuscito e che i dubbi, alla luce di quanto previsto dall’emendamento approvato, saranno certamente più numerosi degli apparenti benefici.