Con la recente sentenza n. 19592 del 9 luglio 2021, la Corte di Cassazione ha inteso dare continuità al proprio consolidato orientamento secondo il quale “ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, quinto comma C.C.N.L. 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell’art. 24, che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro” (cfr. fra le tante, in ordine di tempo, Cass. n. 8458/2010; Cass. n. 21524/2010; Cass. n. 7726/2014; Cass. n. 18942/2016; Cass. n. 28983/2017; Cass. n. 30365/2017; Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019; Cass. 28628/2020).
Le pronunce appena richiamate, si legge nella sentenza, hanno valorizzato a fini interpretativi l’inequivoco tenore letterale del citato art. 22 che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l’istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all’indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, desumibile dal fatto che essa è indicata come da compensare «interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro», che esclude l’invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall’art. 24.
Del resto, affermano i Giudici, l’integrale remuneratività, senza condizioni, esplicitata dalla disciplina collettiva (art. 22) quale connotazione dell’indennità per il lavoro in turni, così determinata ab origine in ragione dell’essere tale organizzazione del lavoro finalizzata ad assicurare la copertura stabile di un servizio, a prescindere dalla natura (festiva o feriale) delle giornate coinvolte, si pone ontologicamente in contrasto con l’ipotesi di un’ulteriore indennità rispetto ad una singola ipotesi (quella del ricadere nel turno in festività infrasettimanale), che è in realtà assorbita in quell’originaria organizzazione di lavoro e nella remunerazione per essa stabilita.
Né sono consentiti ragionamenti in termini di disparità di trattamento, proprio perché la copertura attraverso i turni del numero di giorni della settimana previsti, assicurando una maggiorazione stabile della retribuzione, oltre ad incrementi per il fatto di ricadere il turno in giornata festiva o in orario notturno, rende incomparabile la situazione rispetto a quella di chi non lavori in turno.
Con la pronuncia in esame, poi, la Cassazione ha precisato altresì che la disposizione contenuta nell’articolo 24 del C.C.N.L. 14.9.2000 non può ritenersi implicitamente abrogata.
Invero, il fatto che quanto previsto nel cit. art. 24 del C.C.N.L. 14.9.2000 non sia regolato espressamente dal successivo C.C.N.L. non significa che quella norma precedente non si applichi più.
Quella norma riguardava infatti il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale, in giorni festivi infrasettimanali o in giorni feriali non lavorativi e dunque fenomeni che non possono non essere regolati dalla contrattazione.
Se dunque il C.C.N.L. 21 maggio 2018 nulla prevede espressamente, vale la clausola generale di cui all’art. 2, u.c., del medesimo contratto collettivo, secondo cui «per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL».
In altri termini, la maggior articolazione della nuova norma sui turni (art.23 C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018) ha giustificato la sostituzione del previgente art. 22, ma ciò non significa, per quanto appena detto, che non sia tuttora vigente il pregresso art. 24 del pregresso C.C.N.L., rispetto alle situazioni da esso regolate e non disciplinate ex novo dalla nuova contrattazione.
Come dimostra altresì il fatto che l’art. 24 sia richiamato proprio per un caso specifico del lavoro in turni (art. 24, u.c., del nuovo C.C.N.L. in relazione alla chiamata in reperibilità del lavoratore turnista in riposo settimanale).