In base all’art. 8, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.20 18, “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”.
A giudizio dell’Aran (si veda il parere protocollo Entrata n. 3831/2021 del 28/05/201) «questa ultima previsione potrà essere applicata solo nei casi in cui le parti negoziali ritengano di procedere ad una rivisitazione dei criteri di ripartizione delle risorse precedentemente adottati, sempre in sede di contrattazione integrativa».
Nel parere, poi, viene ricordato altresì che l’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL del 2 1.5.2018, demanda al contratto integrativo la definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili, quantificate nel rispetto delle previsioni dell’art.67 del medesimo CCNL, alle varie finalità indicate nel successivo art.68, secondo le regole e le modalità ivi stabilite.
Secondo la richiamata disciplina, pertanto, «il primo compito del contratto integrativo si identifica con la esatta individuazione dei criteri per “distribuire” le risorse disponibili tra le diverse finalità di utilizzo, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse. Si tratta di un compito di grande rilevanza che richiede equilibrio e senso di responsabilità da parte delle due delegazioni trattanti. Il vincolo della contrattazione integrativa, quindi, si può ritenere sussistente solo in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse complessivamente disponibili presso l’ente tra i diversi istituti e le diverse finalità di spesa previste dall’art.68 del CCNL del 21.5.2018». Tuttavia, precisa l’Agenzia «non può non evidenziarsi come i “criteri contrattati” debbano comunque essere, successivamente, anche applicati concretamente in modo da offrire alle parti negoziali decentrate il quadro delle effettive risorse (stabili o variabili) a disposizione e perciò destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale. Ciò che rileva, quindi, è che, pur non indicandosi i valori numerici relativi a ciascuna voce di utilizzo, i criteri contrattati devono essere esplicitati in modo tale da consentire, comunque, di avere contezza delle somme spendibili per ciascuna finalità. In tal senso, appare possibile, ad esempio, indicare i valori percentuali in Iuogo di valori assoluti».