La Commissione Bilancio della Camera ha approvato ieri, nel corso dell’attività di conversione del D.L. 73/2021 (“Sostegni Bis”), un emendamento che introduce, anche per le aziende speciali, la possibilità di predisporre un piano di risanamento aziendale funzionale ad evitare la procedura di liquidazione nel caso le stesse aziende speciali avessero conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
Riportiamo di seguito il testo dell’emendamento 56.07 approvato ieri:
“Art. 56-bis.
(Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali)
1. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale».”
Proponiamo inoltre la versione aggiornata del c. 555 dell’art. 1 della L. 147/2013, come integrata dall’emendamento di cui sopra (in grassetto il nuovo periodo):
“555. A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”.