I lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio hanno diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino concretamente la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami (art. 45, comma 5, del CCNL delle Funzioni Locali 2016/2018), ma non possono considerarsi svincolati dall’organizzazione lavorativa. Per cui, in ossequio del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, il lavoratore/studente può anche eventualmente proporre all’Amministrazione di appartenenza un prospetto della propria articolazione oraria, ma spetterà poi a quest’ultima valutarne la compatibilità con l’orario di servizio e con l’organizzazione dell’ufficio.
Lo ha chiarito l’Aran con proprio orientamento CFC51.
Il parere è rivolto alle amministrazioni del Comparto delle Funzioni Centrali, ma si attaglia perfettamente anche agli enti del Comparto delle Funzioni Locali, vista l’identica formulazione dei due articoli di riferimento.