Il 25 giugno scorso è tornato a riunirsi – dopo circa due anni di inattività (a causa delle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19) – l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno, previsto dall’art.154 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), che ha il compito di promuovere l’adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione delle finanze pubbliche, attraverso studi e analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall’applicazione delle procedure di riequilibrio finanziario. Nell’ambito dei suoi compiti, l’Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.
Nella predetta riunione, presieduta dal Consigliere della Sezione Autonomie della Corte dei Conti Ferone, a cui ha partecipato il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Prefetto Sgaraglia che ha portato anche i saluti del Sig. Ministro dell’Interno Cons. Lamorgese e del Sottosegretario di Stato On. Sibilia, sono stati esaminati alcuni argomenti di rilevante interesse per gli enti locali, tra cui, in particolare, un Atto di indirizzo riguardante i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico.
Come noto, tali compensi sono tuttora ancorati ad un limite individuato dal D.L. 95/2012 (prima “spending review”), in attesa del decreto del MEF previsto dal c. 6 dell’art. 11 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) che, tuttavia, a quasi 5 anni dalla vigenza di tale previsione, non è stato ancora emanato.
Per superare tale situazione di stallo, che può portare a condizioni di inefficienza gestionale (in molti casi, il limite previsto dal DL 95/2012 è sproporzionato “al ribasso” rispetto alle responsabilità che gli amministratori di una società a partecipazione pubblica si assumono), l’Osservatorio ha formulato il presente Atto di indirizzo, di cui si riportano le considerazioni conclusive:
“Le suesposte argomentazioni, condivise nell’odierna adunanza dell’Osservatorio, conducono quindi alla pronuncia di un atto di orientamento interpretativo di possibile ausilio valutativo in sede applicativa delle disposizioni esaminate indirizzo espresso nei termini che seguono:
a) a norma dell’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il vincolo di cui all’art. 4, comma 4, d.l. 95/2012 è esteso a tutte le società a controllo pubblico di cui all’art. 2, comma 1, lett. m) del
medesimo d.lgs. 175/2016;
b) considerata la natura transitoria dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 e al fine di neutralizzare eventuali anomalie operative connesse alla intrinseca caducità della disposizione e alle specificità del caso concreto, potrebbe essere considerato dall’amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento (quali, ad es., la assoluta non significatività del dato relativo al 2013, in virtù delle profonde modificazioni che hanno interessato la società, sì da renderla non assimilabile né paragonabile, strutturalmente e qualitativamente, alla configurazione del 2013) di discostarsi dal dato del 2013 per fare riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività e omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell’80% prevista dall’art. 4, comma 4, d.l. 95/2012; ovvero, in caso di indisponibilità del dato relativo al 2013 (per essere la società costituita successivamente) di considerare la possibilità di procedere autonomamente all’individuazione del tetto di spesa, secondo un criterio di stretta necessità;
c) resterebbe fermo l’obbligo per l’amministrazione controllante, nel procedere nel senso chiarito alla lett. b) che precede, di assicurare che la riduzione operata nell’ambito di un’applicazione flessibile dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016, sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di € 240mila fissata dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016;
d) il compenso così determinato andrebbe comunque immediatamente corretto qualora risulti non compatibile con i parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016”.