Con l’ordinanza n. 9978 del 15-04-2021, la Cassazione ha chiarito che prima dell’emanazione di un avviso di accertamento avente per oggetto i tributi locali, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo.
La Cassazione ha giustificato quest’orientamento sostenendo che “Per quanto concerne l’obbligo di contraddittorio, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. SU 24823/15; Cass. 11560/18; Cass. 27421/18)”.
Ne deriva che tale adempimento è previsto solo per alcuni tributi, cosiddetti “armonizzati”, rientranti nella sfera di competenza dell’Unione Europea e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente, pena l’invalidità dell’atto. Tale adempimento non può pertanto essere esteso in via interpretativa all’attività di accertamento, svolta dagli enti locali, come nel caso di specie per il recupero dell’ICI non versata per le annualità dal 2009 al 2011.
Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che la Cassazione in un primo momento si era espressa in senso opposto, sostenendo l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi locali. Successivamente tale tesi è stata superata e ha limitato l’ambito di applicabilità del contraddittorio ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’ azienda accertata, come previsto dall’ articolo 12 della legge 212/2000.
Tuttavia, le pronunce della giurisprudenza di merito non sempre sono in linea con la Cassazione. In particolare la Commissione Tributaria Regionale di Milano, VIII sezione, con la sentenza 4400/2018, ha dichiarato nullo l’ avviso di accertamento ICI emanato dal comune di Lecco non preceduto da un contraddittorio preventivo con il contribuente, basando tale orientamento sul fatto che il contraddittorio prima dell’emanazione dell’ atto impositivo rappresenta un principio di civiltà giuridica a tutela del diritto di difesa del contribuente.
A nostro avviso, comunque, l’orientamento della Cassazione in commento è condivisibile. L’attività accertativa degli Enti sarebbe eccessivamente aggravata qualora fosse obbligatorio il contraddittorio preventivo e, se così fosse, perderebbe di significato anche l’attività di autotutela, la quale, nell’ottica di favore ai contribuenti, permette al Comune di riesaminare gli atti di accertamento a seguito delle istanze e delle segnalazione dei contribuenti stessi, senza la necessità di attivare un contenzioso.