La Sentenza del 22/09/2020 n. 958 della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna Sezione/Collegio 4, ha ribadito un principio ormai consolidato secondo il quale è da considerare nullo un avviso di accertamento IMU se risulta privo della sottoscrizione da parte del funzionario delegato o del capo dell’ufficio titolare.
La questione nasce a seguito della notifica ad una società di avvisi di accertamento IMU per le annualità dal 2012 al 2014 emessi a seguito del controllo eseguito per la determinazione dell’imposta dovuta essendo stati riscontrati errori materiali di calcolo e/o omissioni relativi agli immobili posseduti dalla società stessa.
La società resisteva in giudizio contestando la mancata allegazione dell’atto di nomina del funzionario responsabile e il difetto di motivazione dell’atto per mancata allegazione della delibera e del regolamento.
La Commissione ha ritenuto di doversi esprimere in via preliminare sul motivo di ricorso inerente alla legittimità dell’atto impositivo ancorché carente di allegazione della fonte attributiva dei poteri del funzionario delegato sottoscrittore dell’atto, precisando che “ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato (Cass. Sez. T 9.11.2015 n. 22800; Cass. Sez. T 12.5.2016 n. 9736)”.
Nel caso in esame il Comune, non ha provveduto alla produzione in giudizio dell’atto di conferimento (delibera di giunta) dei poteri di esazione dei tributi in capo al soggetto destinato a rappresentare l’ente. Ciò ha determinato la nullità degli avvisi di accertamento IMU, con la conseguente riforma della sentenza impugnata, in quanto la mancata allegazione dell’atto di nomina del funzionario non è stata nemmeno sanata nel corso del giudizio.
La Commissione ha inoltre precisato che la sanzione della nullità dell’avviso di accertamento in difetto della prova del potere rappresentativo del sottoscrittore, trova in particolare giustificazione nel fatto che “gli avvisi di accertamento costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicché la qualità professionale di chi emana l’atto costituisce una essenziale garanzia per il contribuente (Cass. Sez. T 2.2.2015 n. 24492, da ultimo, in termini, Cass. 20.3.2020 n. 6697)”.
Tale principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza «L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia “quella del capo dell’ufficio titolare”, ma di altro funzionario “incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio» (Cass. Sez. T 14.6.2013 n. 14942; Cass. Sez. T 5.9.2014 n. 18758; Cass. Sez. T 12781/2016; Cass. Sez. T. 5200/2018).