Nella giornata di ieri sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni COVID per l’anno 2020, nonché del calcolo della prima rata in scadenza il prossimo 16 giugno (si veda il file allegato).
In merito al primo aspetto, il MEF precisa che la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, in questo specifico caso, i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione” entro il prossimo 30 giugno. La dichiarazione non sarà invece dovuta qualora l’esenzione venga meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza sanitaria, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.
A proposito di esenzioni IMU previste per l’emergenza sanitaria, deve essere ricordato che, per l’anno in corso, l’art. 6 sexies D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021 ha previsto l’esonero dal versamento dell’acconto per le attività produttive che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 1 co. 1-4 del medesimo D.L. 41/2021.
Per quanto concerne invece il calcolo dell’acconto, il MEF precisa che esso debba essere calcolato in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua complessiva, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Quindi, ad esempio, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere rapportata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.