Nel corso della giornata di ieri, lunedì 24 maggio, diversi comuni sono stati raggiunti da una comunicazione via mail da parte della Ragioneria Generale dello Stato – Pareggio di bilancio relativa alla segnalazione di un errore di sistema di non poco conto.
La comunicazione ad oggetto: “IMPORTANTE – certificazione COVID-19 di cui al comma 2 dell’articolo 39, del DL n. 104 del 2020.” evidenzia quanto segue.
“Si informa che, da un controllo effettuato sul modello COVID-19, propedeutico alla certificazione di cui al comma 2 dell’articolo 39, del DL n. 104 del 2020, risulta che per la voce riportata nella Sezione 1 – Entrate, voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-COSAP Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)”, il dato prospettato e tratto da BDAP – Bilanci Armonizzati includeva erroneamente anche l’importo relativo alla voce di quinto livello, voce E.3.01.02.01.021-COSAP “Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani”.
Ciò premesso, in data 20 maggio scorso, il sistema ha operato una modifica, al fine di prospettare nel modello COVID-19 in corrispondenza della richiamata voce di terzo livello E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-COSAP Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)” l’importo corretto, ovvero il corrispondente dato estratto da BDAP, al netto del valore trasmesso a BDAP per la voce
E.3.01.02.01.021 di cui sopra. L’aggiornamento automatico dei dati nel modello COVID-19 avviene automaticamente per tutti gli enti che hanno acquisito il modello COVID-19 dopo il 20 maggio u.s.
Ciò premesso, da una verifica effettuata risulta che codesto ente ha acquisito il modello COVID-19 entro il 20 maggio scorso. Codesto ente dovrà pertanto effettuare la modifica di cui sopra manualmente. Codesto ente, pertanto, è invitato tempestivamente a:
- acquisire nuovamente il modello COVID-19, dal Menu Funzionalità “Gestione modello”, funzione di “Acquisizione/Variazione modello” dell’applicativo web di pareggio di bilancio;
- modificare manualmente, qualora non lo avesse già fatto alla prima acquisizione, la voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-COSAP Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)”, riportando il valore corretto, al netto dell’importo relativo alla voce di quinto livello E.3.01.02.01.021;
- procedere al successivo invio della certificazione secondo la procedura prevista nel DM n. 59033 del 1/4/2021 consultabile sul sito istituzionale della RGS al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/04/
A tal proposito, si segnala che per il rispetto del termine perentorio di invio (31 maggio 2021) e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione (stato di “inviato e protocollato”).
Decorso il termine perentorio del 31 maggio 2021 previsto per l’invio del modello della CERTIF. COVID-19, sarà comunque possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2021, come riportato nel paragrafo C.2 dell’allegato al decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno n. 59033 del 1 aprile 2021.”
In sostanza l’importazione automatica dei dati BDAP sul Modello COVDI 19 non ha correttamente scorporato il valore accertato afferente il piano dei conti 3.01.02.01.021 dalla somma riportata in corrispondenza del piano dei conti 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita ed erogazione di servizi.
L’errore è stato corretto e per coloro che hanno acquisito il modello COVID 19 dopo il 20 maggio il problema non si pone. La maggior parte dei comuni, però, aveva acquisito il modello ben prima di quella data. Ricordiamo che il modello è a disposizione dal 7 di aprile e che non appena approvato lo schema di rendiconto in Giunta la stragrande maggioranza degli enti ha provveduto all’invio facoltativo in BDAP per poter avere già compilate le colonne relative agli accertamenti e agli impegni degli anni 2019 e 2020.
Pertanto nel caso in cui il comune abbia registrato accertamenti nel corso dell’anno 2019 sul piano dei conti 3.01.02.01.021 ed abbia acquisito il modello prima del 20 maggio deve modificare manualmente il valore presente sul portale del Pareggio di bilancio e riverificare le risultanze del saldo complessivo della certificazione e delle operazioni conseguenti relative alla registrazione dei vincoli in avanzo.
Con l’occasione RGS rammenta quanto già previsto dal Decreto 1° aprile 2021 in merito alla possibilità di modificare i dati trasmessi con la certificazione del 31 maggio inviando una nuova certificazione entro il 31 luglio 2021.
NeoPA, che sta attualmente collaborando con numerosi comuni in materia di Certificazione del Fondone, offre un servizio di supporto personalizzato in base alle specifiche esigenze dell’ente, sia in fase di prima compilazione che di successiva, eventuale, revisione e rettifica della Certificazione stessa, per informazioni in merito Vi invitiamo a scrivere all’indirizzo mail info@neopa.it.