Con deliberazione n. 85/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla delicata questione delle assunzioni di personale negli enti virtuosi, ovvero quei Comuni che presentano un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti particolarmente basso.
Come noto, ricorda il Collegio, l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 dispone che i comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un “valore soglia” definito come “percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione”.
Tale valore soglia è stato individuato, per ciascuna fascia demografica, dal D.M. attuativo del 17 marzo 2020, il quale, nel fissare al 20 aprile 2020 la data di decorrenza del nuovo regime delle assunzioni per i comuni, consente di individuare la spesa massima complessiva per tutto il personale di ciascun ente e, per tale via, la corrispondente capacità assunzionale.
Per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia (c.d. enti “virtuosi”), il D.M. ha poi dettato una peculiare disciplina degli incrementi di spesa in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024. In base all’art. 5, infatti, l’eventuale raggiungimento del valore soglia è possibile secondo incrementi annuali della spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore alle percentuali, via via crescenti per ciascun anno e differenziate per ciascuna fascia demografica, indicate dalla Tabella 2.
Nell’ambito di tale peculiare regolamentazione, finalizzata a rendere graduale e a limitare la dinamica della crescita della spesa di personale dei comuni che si collocano al di sotto del valore soglia fissato dalla Tabella 1, le percentuali individuate dalla Tabella 2 rappresentano valori incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe (e non si aggiunge a) quello individuato per le annualità precedenti.
Sicché, afferma la Sezione, fermi restando i limiti generali dati dalla verifica della sostenibilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, del D.M.), dalla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e dall’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, nel periodo 2020-2024, ogni incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire l’aumento derivante dalla percentuale eventualmente già “utilizzata” nelle annualità precedenti.
La ratio sottesa alla nuova disciplina relativa alle capacità assunzionali dei comuni consente poi di rispondere al secondo dei quesiti posti dall’ente istante, relativo alla possibilità di immediata sostituzione del personale cessato in corso d’anno per asserita neutralità della spesa sul bilancio.
Come già più volte ribadito, infatti, le nuove regole introdotte dal D.L. n. 34/2019 e dal D.M. attuativo, nel superare la c.d. logica del turn over, si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti (in tal senso, ex plurimis, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 74/PAR, 93/PAR, 6 98/PAR e 109/PAR del 2020); di modo che “ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate” (Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 15/2021/PAR).
In tale contesto, anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall’applicazione delle regole sopra viste; mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole.