La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3682/2021 offre interessanti spunti interpretativi ed applicativi circa la portata del c. 2 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016; tale disposizione prevede che le stazioni appaltanti, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Nella sentenza in oggetto, i giudici amministrativi hanno evidenziato l’importanza, nella scelta di ricorrere all’affidamento in house providing, di effettuare preliminarmente una valutazione che consideri sia i riflessi contabili che quelli qualitativi; al contempo la valutazione, laddove riguardi elementi innovativi nell’organizzazione del servizio, può privilegiare analisi prospettiche a discapito di verifiche su dati esperienziali pregressi; di seguito alcuni stralci significativi della sentenza: “ai sensi dell’art. 192, coma 2, del d.lgs. n. 50/2016, quello dei costi non solo non costituisce l’unico elemento di cui tener conto ai fini del vaglio di ragionevolezza della scelta di internalizzare il servizio, ma ad esso va assegnato un rilievo tendenzialmente complementare nel senso che può assumere rilievo discretivo a parità di condizioni qualitative, di efficacia e di ammissibilità, vieppiù ove si tratti, come in questo caso, di un servizio essenziale reso alla persona. …. D’altro canto, la stessa disposizione in commento – ed in simmetria con quanto già sopra anticipato in termini generali – subordina la praticabilità di tale opzione alla ineludibile garanzia che l’espletamento del servizio generale garantisca efficienza economica ed adeguatezza”.
“…. l’Azienda ha, dunque, dato ampiamente conto del valore aggiuntivo rinveniente dall’opzione dell’internalizzazione potendo avvalersi di una società già precedentemente operativa i cui modelli organizzativi e gestionali risultano nel tempo verificati e validati sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed affidabilità, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi di segno contrario.
E’, dunque, nel solco di tali direttrici che va, anzitutto, apprezzato lo sforzo argomentativo compiuto dall’Azienda appellata ponendosi gli obiettivi sopraindicati in rapporto di chiara ed evidente strumentalità con i parametri qualitativi del complessivo miglioramento in termini di efficacia del servizio reso.
D’altro canto, l’assenza di rigidi e vincolanti metodiche ben consente di sviluppare in un’ottica dinamica l’adempimento dell’onere di motivazione rafforzata imposto dalla disciplina di settore di guisa che la comparazione tra le alternative praticabili non deve trovare fondamento esclusivamente in elementi di conoscenza mutuati dai soli dati esperenziali disponibili ben potendo orientarsi in una visione anche solo prospettica di cui è sufficiente poter apprezzare in termini complessivi la concreta fattibilità e l’intrinseca congruenza”.