Il testo finale del DL “Sostegni” approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato conferma la possibilità per gli enti di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso, estendendo all’anno 2021 quanto già previso nel corso dell’anno 2020.
La modifica interviene a seguito dell’approvazione dell’emendamento che prevede: “1. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: ”all’esercizio finanziario 2020” sono sostituite dalle parole: ”agli esercizi finanziari 2020 e 2021”.
Rispetto alle premesse ed alle informazioni disponibili a seguito della seduta fiume delle Commissioni dello scorso 3 maggio risulta, invece, notevolmente ridimensionata la modifica relativa all’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.
Emerge, infatti, la sola possibilità di utilizzare ai fini del conteggio della capacità di riscossione i dati relativi all’anno 2019 in luogo degli effettivi dati dell’ anno 2021 come riportato all’articolo 30-bis: “Art. 30-bis – (Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)
1. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: ”e del 2021”.