Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, nel corso della seduta che si è protratta nella notte tra il 3 e il 4 maggio scorsi, hanno approvato numerosi emendamenti al DL “Sostegni”.
Tra questi emerge il numero 30.0.7 – Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi : ““Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente «Art. 30-bis. (Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)
1. Per L’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, recante il ”Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. All’articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: ”e del 2021”.
3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80 per cento, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell’accantonamento a rendiconto».”
L’emendamento prevede la possibilità di iscrivere, per l’anno 2021, un accantonamento per FCDE non inferiore al 95% dell’importo totale previsto dal calcolo di cui D.Lgs. 118/2011.
Prevede inoltre la facoltà, già confermata per l’anno 2020, di utilizzare i dati dell’anno 2019 in luogo di quelli 2021 per il conteggio FCDE sia in fase previsionale che in sede di rendiconto.
In ultimo, per il solo anno 2021 e solo in sede di Bilancio di Previsione o variazioni successive, gli enti potranno ridurre ulteriormente l’accantonamento per FCDE fino al limite dell’80% unicamente per far fronte a necessità di spese destinate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.