Con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, l’Inps ha fornito chiarimenti sulle tutele in favore dei “lavoratori fragili” introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) in modifica dell’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27).
L’Istituto ricorda che il Decreto Sostegni (art. 15) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.
Si conferma inoltre che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.