La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza 5864 del 3 marzo 2021 ha stabilito che la notifica di una cartella ICI avente come esito l’irreperibilità del destinatario, si perfeziona decorsi 20 giorni dal compimento delle formalità prescritte dalla legge: «ai fini del perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’ art. 143 c.p.c. è previsto il deposito di copia dell’ atto nella casa comunale dell’ ultima residenza ove l’ignoranza circa il nuovo recapito non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza».
Nel caso in esame dalla Cassazione in particolare il messo notificatore ha dato atto che il contribuente risultava sconosciuto dai vicini da lui interrogati e il «plico contenente gli avvisi è stato depositato presso la casa comunale come emerge dal relativo attestato».
La pronuncia in questione si pone in contrasto con la norma di riferimento, in quanto per gli atti tributari, come le cartelle esattoriali, gli avvisi di accertamento esecutivi, nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario si applicano le regole previste dall’ articolo 60, comma 1, lett. e), del DPR 600/1973: «quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione». Nel caso in esame invece la Cassazione ha ritenuto applicabile l’art. 143 c.p.c. che prevede una differenza sostanziale in merito al momento del perfezionamento della notifica: 20 giorni anziché 8 dalla data di affissione nell’ albo del Comune dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Si dubita pertanto sulla corretta interpretazione della Cassazione nell’applicare tale disciplina ad una cartella avente per oggetto un tributo locale, quale l’ICI, dato che quanto disciplinato nell’ articolo 60 del DPR 600/1973 si riferisce alle notifiche degli atti e degli avvisi indirizzati ai contribuenti, senza prevedere alcuna differenziazione tra tributi ed è probabile che la diversa interpretazione della Cassazione, possa dipendere proprio dal fatto che non si tratti di un tributo erariale, ma locale.
In merito all’iter per il perfezionamento della notifica, una volta avvenuto il deposito dell’ atto impositivo nella casa comunale, nel caso di irreperibilità assoluta, non è necessario inviare al contribuente la raccomandata informativa, sull’avvenuto deposito. Su tale questione si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 1338 del 18.01.2019: «lo stato di “irreperibilità assoluta” del destinatario, rende impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilità relativa”, e si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale (Cass. n. 16696 del 2013)».
L’ invio della raccomandata informativa è invece richiesta ai fini del perfezionamento della notifica, qualora il contribuente risulti momentaneamente assente. In tal caso la notifica si perfeziona con i seguenti passaggi chiariti dall’ordinanza n. 1338 del 18.01.2019: «a) il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata».
Una questione rilevante in caso di momentanea assenza del destinatario riguarda i soggetti abilitati a ricevere l’ atto, in quanto deve essere rispettato l’ ordine preferenziale delle persone alle quali il plico può essere consegnato, previsto dall’art. 139 c.p.c. e va dato atto dell’ assenza del destinatario. In particolare sono legittimati a ricevere l’atto una persona di famiglia o di un addetto alla casa all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In assenza di tali soggetti il notificatore deve espressamente indicare in relata la loro assenza e può procedere consegnando l’ atto al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa, in quanto risulterebbe nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. In tal senso si è espressa la Cassazione Sez. V, con la sentenza del 10/02/2017, n. 3595.