È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Il provvedimento in esame dispone la proroga fino al 31 luglio dello stato di emergenza, determinando così un differimento di pari durata anche del regime emergenziale per il lavoro agile.
Ciò in quanto la norma che ancora oggi regge la disciplina del lavoro agile emergenziale è l’articolo 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), il quale dispone che: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, sicché le PA possono farvi ricorso prescindendo “dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.
Il presente decreto, poi, prevede altresì la proroga (sempre fino al 31 luglio) delle disposizioni elencate nell’allegato 2, tra le quali si annoverano quelle dettate dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, ma non quelle di cui al successivo art. 263 del medesimo decreto-legge.
Per cui, in assenza di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 (l’ultima delle quali disposta con decreto del 20 gennaio 2021), verrà meno a far data dal 1° maggio p.v. l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di assicurare l’applicazione del lavoro agile ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
Ma ciò non significa che il ricorso allo smart working da parte della PA non sarà più sottoposto a rigide percentuali, poiché in quel caso troveranno piena applicazione le disposizioni previste dall’art. 14 della legge 124/2015, il quale stabilisce che possa avvalersene almeno il 60 per cento del personale che svolge attività rientranti tra quelle cd. “smartabili”, per gli enti che hanno adottato il Pola, e il 30 per cento dei lavoratori che ne facciano richiesta, per tutti gli altri.