Come noto, l’art. 1, comma 69, della L. n. 178/20 stabilisce quanto segue: “Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai 5 maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’ articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’ articolo 1, commi 557 , 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Il successivo comma 70 prevede, inoltre, che “Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché́ di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021”.
Le predette disposizioni prevedono dunque che i Comuni, al fine di far fronte all’erogazione dei benefici ex art. 119 del D.L. n. 34/20 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), possano assumere personale a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557- quater e 562, della L. n. 296/2006.
Il dubbio che molte amministrazioni locali si stanno ponendo in questo periodo è se le disposizioni in esame consentano di derogare anche all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10; norma che fissa, tra l’altro, un limite alla spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni/contratti di collaborazione continuata e continuativa pari (nella generalità dei casi) al 100% di quella sostenuta per le rispettive finalità nel 2009.
A questo interrogativo ha fornito recentemente risposta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto con deliberazione 105/2021/PAR.
In proposito il Collegio ha evidenziato che mentre nel testo dell’art 1, commi 69 e 70, della L. 178/20, non è rinvenibile alcuna deroga esplicita al predetto art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, eccezioni a quest’ultima disposizione sono invece previste in altri commi del medesimo art. 1 della L. 178/20.
In particolare, il comma n. 993 prevede che “Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Analogamente, il legislatore è specificamente intervenuto per esentare alcune fattispecie dall’art. 1, comma 557 e segg. della legge n. 296/2006.
Si tratta di ipotesi ben determinate di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, che confermano, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il legislatore in materia e, dall’altra, la validità della linea ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguita (cfr. Sez. delle autonomie, n. 21/SEZAUT/2014/QMIG).
Deve perciò escludersi, afferma la Sezione, che la deroga all’art. 1 della legge n. 296/2006, contenuta nell’art 1, commi 69 e 70, della L. 178/20, comporti ex sé la possibilità di derogare anche all’ art. 9, comma 28, del D.L. 78/10.
Va tuttavia osservato che alcune deroghe a quest’ultima norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale prevede tra l’altro, come già rilevato, che “I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”.
Da quest’ultima norma, oltre che dalle numerose pronunce giurisprudenziali via via intervenute in materia di spesa per il personale (SS. RR. in sede di controllo, n. 7/CONTR/11; Sez. delle autonomie nn. 21/2014/QMIG e 23/2017/QMIG; Sez. controllo Liguria, n. 116/2018/PAR; Sez. controllo Piemonte n. 4/19/PAR) si desume più in generale che, dai limiti di finanza pubblica considerati, sono escluse le spese specificamente finanziate da un diverso soggetto, pubblico o privato, sostanzialmente purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dello stesso ente locale (principio della neutralità finanziaria).
Si tratta di ipotesi di esenzione comunque molto circoscritte, fondate appunto sulle peculiari modalità di finanziamento delle predette spese, che consentono, eccezionalmente, di ritenerle escluse dalla citata normativa vincolistica.
Ebbene, come si è già osservato, l’art. 1, comma 70, della L. 178/20 prevede che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al precedente comma 69 i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun Comune mediante riparto di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento però alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal MISE.