La recentissima deliberazione n. 66/2021PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha evidenziato come, nella definizione del perimetro di consolidamento, l’eventuale difformità temporale dei bilanci degli organismi ricompresi nel GAP rispetto a quella del bilancio dell’ente locale capogruppo (corrispondente all’anno solare) non può rappresentare un’eccezione per escludere il suddetto organismo dal perimetro; pertanto, laddove la partecipata rediga il bilancio di esercizio con scadenze differenti (esempio 1/10 – 30/09) rispetto all’anno solare, occorrerà garantire l’uniformità temporale dei dati contabili della stessa partecipata attraverso opportune scritture di rettifica che eliminino i riflessi economico patrimoniali non rientranti nel periodo oggetto di consolidamento ed integrino quelli non ricompresi. I magistrati contabili ricordano come nell’appendice tecnica del principio contabile di cui allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118 del 2011 sia espressamente contenuta l’indicazione di operare le suddette rettifiche al fine di garantire l’uniformità temporale dei bilanci e consentire il consolidamento degli organismi che presentino scadenze di bilancio differenti rispetto a quelle dell’ente locale capogruppo.
Nella definizione del perimetro di consolidamento non è pertanto sostenibile escludere un organismo rientrante nel GAP a causa della difformità temporale dei bilanci in quanto tale circostanza non è riconducibile alla fattispecie prevista dal paragrafo 3.1 lett. b) Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 e consistente nella “impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate”.
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