La recente Sentenza n. 5/2021 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti ha ribadito come il termine ordinario per la formalizzazione della relazione di fine mandato sia quello individuato dal c. 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011 “2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.”
La magistratura contabile si è espressa su un contenzioso sorto tra un comune e la Procura Generale della Corte dei conti circa la sanzione inflitta al Sindaco per la tardiva predisposizione della relazione di fine mandato, riferita al periodo 2015 – 2020. Sul contenzioso in oggetto aveva influito anche lo spostamento della data di svolgimento delle elezioni, inizialmente prevista nel primo semestre 2020 e poi procastinata a settembre dalla legislazione di emergenza dovuta alla pandemia. Tale spostamento ha indotto in errore sia l’amministrazione comunale che i magistrati della sezione regionale di controllo competente nell’individuazione del termine per la presentazione della relazione di fine mandato; come illustrato dalla sentenza in oggetto, “la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. In particolare, l’art. 1 comma 1 della L. n. 182/1991 dispone che «Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre» (enfasi aggiunta). Ancora, il successivo comma 2 chiarisce che «Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione» (enfasi aggiunta).
Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011).
Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni».
Nell’ipotesi oggetto del ricorso, ci si trova di fronte ad una fattispecie non contemplata dalle norme passate in rassegna. L’art. 1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha infatti spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato.
In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994).
Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario. Nel caso considerato, poiché il sindaco era stato eletto il 14 giugno 2015, il mandato è scaduto il 14 giugno 2020.
Per l’effetto, la relazione di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, avrebbe dovuto essere redatta in un lasso temporale compreso tra la chiusura dell’esercizio 2019 (ossia il 1° gennaio 2015) e (non oltre) il 14 aprile 2020 (60 giorni dalla scadenza del mandato)”.
Rispetto al contesto normativo ed operativo ricostruito nella sentenza in oggetto, i magistrati della Sezione hanno pertanto accolto il ricorso dell’Amministrazione comunale, rilevando come errore scusabile il ritardo accumulato dalla stessa nell’espletamento dell’adempimento: “In definitiva, sebbene il ricorrente, come correttamente evidenziato dalla Sezione di controllo, abbia effettivamente violato la legge che impone al sindaco di redigere la relazione di fine mandato, secondo una data scansione temporale, il Collegio ritiene che tale violazione è avvenuta per un errore di diritto scusabile che interrompe il nesso di imputabilità soggettiva”.
Quanto formulato dalla Corte dei conti rappresenta un importante monito per le Amministrazioni locali in scadenza di mandato: senza nuovi provvedimenti di sospensione dei termini, il termine ordinario per la predisposizione delle relazioni di fine mandato scadrà il prossimo 6 aprile (le elezioni amministrative 2016 furono indette il 6 giugno) o al più tardi, nelle amministrazioni dove si tenne il ballottaggio, il 19 aprile.
Per tutte le Amministrazioni interessate, segnaliamo che NeoPA propone un servizio di supporto dedicato alla predisposizione della relazione di fine mandato; qui trovate la scheda per ulteriori informazioni.