Una raccomandazione particolarmente importante in questa fase di rendicontazione del bilancio 2020 arriva dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna; nella deliberazione n. 39/2021 PRSE, i magistrati contabili ribadiscono la peculiare importanza della riconciliazione delle poste di credito/ debito tra enti pubblici e tra gli stessi ed i loro organismi partecipati, ricomprendendo in questi ultimi non solo le società partecipate ma anche gli enti strumentali (aziende speciali, consorzi, fondazioni, associazioni…). In tal senso ricordiamo come, ai sensi della lett. j del c. 6 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto debba illustrare “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
La Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna sottolinea come l’attività di conciliazione dei rapporti finanziari tra enti del settore pubblico allargato sia fondamentale per evitare di minare l’equilibrio economico della finanza pubblica allargata; i magistrati evidenziano altresì l’importanza di non circoscrivere la verifica dei rapporti agli aspetti della contabilità finanziaria, ma di estenderne l’analisi ai riflessi economico patrimoniali, anche al fine di agevolare il successivo consolidamento dei conti.
Di seguito si riporta stralcio della deliberazione in oggetto: “la Sezione osserva che al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche». In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (sentenza n. 252 del 2015).» (Corte costituzionale, 6/2019).
Ora, non c’è dubbio che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti realizzi un vulnus agli equilibri di bilancio, o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione. Del resto, in ossequio ai princìpi fondanti della disciplina del bilancio pubblico, secondo cui gli assetti dell’equilibrio e della copertura devono essere ipotizzati secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, la Corte costituzionale ha più volte sottolineato che «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019).
Va osservato inoltre che l’art. 11 comma 6 lett. j del D.Lgs. n. 118/2011, contempla tra i soggetti non solo le società controllate e partecipate, ma anche i propri enti strumentali, mettendo in risalto che la prescritta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La verifica necessita quindi di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico patrimoniale, al fine di garantire un corretto futuro consolidamento dei conti.”