Confermando un’interpretazione già sostenuta di recente dall’Albo dei segretari della Liguria, il Ministero dell’Interno ha ribadito che l’ente locale può valorizzare sotto il profilo economico l’incarico di vicesegretario solo in sede di articolazione e graduazione dell’incarico di posizione organizzativa sia nel caso in cui questa venga conferita esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, sia qualora tali compiti vengano cumulati ad altro incarico; nei casi in cui l’incarico di vicesegretario dovesse essere affidato solo temporaneamente ad un soggetto già titolare di una posizione organizzativa, possono essere valorizzati i risultati conseguiti mediante una rimodulazione dell’ammontare della retribuzione di risultato connessa alla posizione organizzativa di che trattasi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
A fronte di tali indicazioni, resta pertanto esclusa la possibilità di erogare ai vicesegretari compensi ad personam non previsti dalla disciplina contrattuale del personale dipendente degli enti locali come prospettato da talune amministrazioni.
È quanto si legge nella circolare ministeriale protocollo n. 5946 del 19 marzo 2021.
Detta circolare riporta in allegato anche i pareri resi sul punto dall’Aran e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.