Come noto, si è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata (ex multis, SRC Campania, deliberazione n. 158/2018/PAR).
Questo, secondo la giurisprudenza contabile, è pacificamente ammesso sia con riferimento al “profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare”….sia “ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quelli da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti” (cfr. deliberazioni Sez. controllo Umbria n. 124/2013 e n. 28/2018).
A diversa conclusione, tuttavia, è giunta più recentemente la giurisprudenza amministrativa. Con la sentenza n. 680/2021, infatti, il TAR Campania ha affermato che non può ritenersi violato il principio di equivalenza delle posizioni professionali (espressione diretta, nella specifica materia de qua, dei canoni generali di buon andamento, ragionevolezza ed efficacia dell’azione amministrativa) laddove l’ente utilizzatore attinga da una graduatoria a tempo pieno per un’assunzione a tempo parziale, atteso che lo specifico aspetto della modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa, e cioè l’essere la stessa resa in regime di tempo pieno ovvero di tempo parziale, in presenza, quanto al resto, di un’identità assoluta di contenuti qualificanti la posizione, non può assumere alcuna significativa valenza discretiva, rilevando essa solo sul piano puramente “quantitativo” afferente la diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa ed essendo, come tale, inidonea a diversificare, sul piano qualitativo, la posizione da ricoprire.
Per quanto attiene, poi, al rispetto del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria (ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), i Giudici ricordano che l’art. 3, comma 8, della legge n. 59/2019 dispone, per il triennio 2019-2021, che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni “possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”. Nessuna violazione di legge, pertanto, appare configurabile nell’eventualità in cui l’ente decida di non anteporre la mobilità volontaria all’avvio di nuove procedure concorsuali o all’utilizzo di eventuali graduatorie ancora valide.
Da ultimo, la sentenza in esame chiarisce che spetta alla giunta comunale l’adozione del regolamento per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti, dal momento che l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla giunta la competenza per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ambito nel quale non pare dubbio rientri la regolamentazione concernente le modalità di alimentazione della dotazione organica di personale e, quindi, le procedure concorsuali a ciò deputate.