Ribadito che l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi e forniture è consentita soltanto nel caso in cui venga nominato il direttore dell’esecuzione, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 29/2021/PAR) ha escluso che il cumulo degli importi dei singoli lotti in cui si articola una gara d’appalto possa avere una qualche rilevanza ai fini del raggiungimento della soglia di € 500.000,00 prescritta dalle linee guida Anac per la nomina del direttore dell’esecuzione.
Analogamente, poi, la Corte non ritiene possibile fare riferimento all’importo cumulato dei lotti per la determinazione dell’importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un’unica procedura di gara in ossequio al disposto dell’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Nella sistematica del codice dei contratti pubblici, chiarisce infatti il Collegio, il cumulo degli importi dei singoli lotti rileva esclusivamente ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell’appalto superiore (articolo 35) o inferiore (articolo 36) alla soglia comunitaria.