La recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria con la sentenza n. 585/02/2021 si è pronunciata in merito alla superficie tassabile ai fini TARI escludendo le superfici, attestate da una perizia, incapaci di produrre rifiuti solidi urbani e le superfici produttive, che generano rifiuti speciali per i quali la ditta forniva documentazione e fotografie relative allo smaltimento autonomo a mezzo di imprese specializzate.
Nel caso esamitato dalla CTP di Reggio Calabria, il contenzioso ha avuto origine a seguito della notifica di un avviso di accertamento TARI 2018, inviato ad una società che svolge attività industriale. Il comune in tale atto richiedeva una maggiore imposta calcolata su una superficie complessiva erroneamente basata sul cosiddetto «libretto delle misure», redatto in passato da accertatori della società che si occupava del settore gestionale delle entrate e dei servizi del comune di Reggio Calabria, in contrasto con il Regolamento comunale TARI, in quanto non teneva conto delle esenzioni in merito alle superfici esenti e ai rifiuti speciali.
La società presentava pertanto una perizia corredata di foto e il dettaglio delle superfici per singole aree, della loro destinazione e utilizzazione e della loro capacità a produrre rifiuti solidi urbani, dalla quale emergeva che dell’intera superficie assoggettata al tributo nell’atto impugnato, soltanto una parte dei mq erano utilizzati in attività produttive di rifiuti solidi urbani, mentre i restanti mq erano utilizzati in attività produttive di rifiuti speciali, e, pertanto, non assoggettabili a TARI essendo lo smaltimento effettuato a cura della società stessa, affidandosi ad una ditta specializzata.
La Commissione si è espressa accogliendo parzialmente il ricorso della società rilevando che: “alla stregua della L. n. 147 del 2013 e del Regolamento Comunale devono essere escluse dall’imposizione Tari sia le superficie che risultano incapaci di produrre rifiuti solidi urbani che quelle produttive di “rifiuti speciali” il cui smaltimento avviene per il mezzo di ditte all’uopo specializzate a cura e a spese del contribuente.”
La pronuncia in questione si pone in linea con l’orientamento della Cassazione con la Sentenza n. 8089 del 23-04-2020, nella parte in cui si pronuncia sul principio generale, secondo il quale la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, assoggettando all’imposta i soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”, e precisa che: “In tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 5, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6, 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass., Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12979)“.
Nel caso in esame, la CTP di Reggio Calabria ha infatti rigettato il ricorso dell’Ente in quanto dalla perizia tecnica giurata a firma di un ingegnere, presentata dalla società, emergeva in modo dettagliato la superficie realmente assoggettabile al tributo, e le parti da non assoggettare in quanto produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio dalla società.
Sulla questione della produzione di rifiuti speciali e l’avvio a riciclo dei rifiuti autonomamente da parte delle aziende è in corso una mini-rivoluzione innescata dall’entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020: ce ne siamo occupati nell’approfondimento n. 7 del 24 febbraio scorso a titolo “La nuova classificazione dei rifiuti ex D. Lgs 116/2020 e l’abrogazione degli assimilati: i riflessi sulla TARI alla luce dei recenti interventi ministeriali”.