In data odierna la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare n. 8 ad oggetto “Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli
equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n.243″.
La dibattuta questione relativa a quale equilibrio di bilancio gli enti locali dovessero rispettare aveva trovato chiarimento con la Circolare RGS n. 5 del 9 marzo 2020.
Ricordiamo che l’equilibrio stabilito dall’articolo 9 della legge 243/2012 prevede il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito, mentre l’equilibrio previsto dal Dlgs 118/2011, così come stabilito dall’articolo 1, comma 821, della legge 145/2018, è dato dal saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.
La Circolare n. 5/2020 chiariva finalmente che l’equilibrio ai sensi dell’articolo 9, legge 243/2012 (saldo senza utilizzo di avanzi, FPV e debito), in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale e che costituisce presupposto per la legittima contrazione del debito.
Sempre con la citata Circolare n5/2020 era ben chiarito che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, vale a dire il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l’ utilizzo dell’avanzo, il FPV e il debito.
Il rispetto del saldo complessivo di comparto a livello regionale e nazionale avviene ex-ante per l’esercizio in corso e per il biennio successivo sulla base dei dati previsionali di bilancio trasmessi alla DBAP.
Con la Circolare n. 8 del 15 marzo 2021 la RGS conferma il rispetto dell’equilibrio di cui alla Legge 243/2012 ex-post per l’anno 2019 ed ex-ante per il biennio 2021-2022.